Sussiste abbandono sei i genitori rifiutano di collaborare

da | Set 2, 2021 | News | 0 commenti

Sussiste abbandono se i genitori rifiutano di collaborare. Cassazione, 2 settembre 2021, n. 23802

Sussiste abbandono se i genitori rifiutano di collaborare. Cassazione, 2 settembre 2021, n. 23802

La censura in ordine al mancato accoglimento della domanda di consulenza tecnica è inammissibile in quanto insindacabile se la scelta è adeguatamente motivata.

I giudici di merito avevano acquisito la CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) resa in altro giudizio, nonché le relazioni del Consultorio familiare.

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori.

Ricorre lo stato di abbandono in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare risulti infine l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva.

Rif. leg.: art. 1 L. n. 184/1983 – L. n. 149/2001

Written by

Related Posts

L’importanza dell’ascolto del minore – Cassazione Civile, Sez. I, Ord. 2 settembre 2021 n. 23804

L’importanza dell’ascolto del minore – Cassazione Civile, Sez. I, Ord. 2 settembre 2021 n. 23804

L’ascolto del minore, già adempimento necessario in tutti i procedimenti che lo riguardino sulla scorta del dettato dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, è stato posto espressamente quale principio generale dell’ordinamento italiano con la riforma della filiazione attuata con la l. 219/2012.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *