Sussiste abbandono se i genitori rifiutano di collaborare. Cassazione, 2 settembre 2021, n. 23802
La censura in ordine al mancato accoglimento della domanda di consulenza tecnica è inammissibile in quanto insindacabile se la scelta è adeguatamente motivata.
I giudici di merito avevano acquisito la CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) resa in altro giudizio, nonché le relazioni del Consultorio familiare.
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori.
Ricorre lo stato di abbandono in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare risulti infine l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva.
Rif. leg.: art. 1 L. n. 184/1983 – L. n. 149/2001
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