L’ascolto del minore da parte del curatore speciale nella Riforma Cartabia: obblighi, limiti e deposito degli atti
L’articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, introdotto dalla Riforma Cartabia, prevede che il curatore speciale del minore proceda al suo ascolto nel rispetto dei limiti dell’art. 473-bis.4 c.p.c. e nell’ambito dei poteri conferiti dal giudice. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questa previsione non trasforma l’ascolto in un adempimento obbligatorio né lo rende assimilabile all’ascolto del minore compiuto dal giudice.
Natura della facoltà di ascolto del curatore speciale
L’articolo 473-bis.8 c.p.c. colloca l’ascolto del minore da parte del curatore speciale dentro la funzione di rappresentanza processuale del minore. La Corte di Cassazione, con ordinanza 4 marzo 2025 n. 5754, ha precisato che si tratta di una facoltà strumentale all’incarico ricevuto, esercitabile ove il curatore ne ravvisi la necessità nel superiore interesse del minore.
Questa distinzione è decisiva perché separa due piani diversi: da un lato l’attività del curatore, che opera nell’ambito del mandato difensivo; dall’altro l’ascolto giudiziale, che resta un atto processuale autonomo e garantito dal giudice. Il contenuto della norma non impone un automatismo, ma riconosce uno spazio di valutazione professionale al curatore speciale.
Limiti e criteri applicativi dell’ascolto
L’ascolto del minore da parte del curatore deve comunque rispettare i limiti richiamati dall’articolo 473-bis.4 c.p.c., tra cui:
- Età del minore
- Capacità di discernimento
- Contrasto con l’interesse del minore
- Manifesta superfluità
- Impossibilità psichica o fisica
- Volontà del minore di non essere ascoltato
La Cassazione ha sottolineato che il mancato espletamento di questa attività non è sanzionato, proprio perché non si tratta di un incombente processuale necessario. Il curatore non ha un obbligo generalizzato di incontrare e parlare con il minore in ogni procedura. L’ascolto va valutato caso per caso, in funzione della specifica vicenda e delle esigenze di rappresentanza sostanziale o processuale già attribuite.
Deposito telematico degli atti: la Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha rafforzato la regola del deposito telematico degli atti e documenti del procedimento. Nel processo penale, l’articolo 111-bis c.p.p. stabilisce che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avviene esclusivamente con modalità telematiche, salvo eccezioni espressamente previste.
Tuttavia, questo principio riguarda gli atti che abbiano una vera consistenza processuale. L’ascolto del minore da parte del curatore speciale, così come configurato dall’art. 473-bis.8 c.p.c., non viene qualificato dalla giurisprudenza come atto autonomo da verbalizzare o depositare obbligatoriamente nel fascicolo.
Obbligo di verbale o relazione del colloquio
Dalle fonti esaminate non emerge un obbligo normativo per il curatore speciale di redigere e depositare un verbale o una relazione dell’incontro con il minore. La Cassazione ha infatti escluso che l’ascolto del curatore sia assimilabile, per funzioni e disciplina, all’ascolto del giudice, che invece è formalizzato nel processo.
Ne deriva che il contenuto del colloquio con il minore resta normalmente interno alla strategia difensiva e rappresentativa del curatore. Solo se il curatore ritiene opportuno valorizzarlo nei propri atti processuali, quelle informazioni potranno rifluire nelle richieste o nelle difese depositate.
Implicazioni operative per avvocati e curatori speciali
Sul piano pratico, il curatore speciale dispone quindi di un margine di valutazione significativo. Può ascoltare il minore quando lo ritenga utile, ma non è tenuto a compiere sempre tale attività, né a trasformarla in un documento processuale autonomo.
Per gli operatori del diritto questo significa che:
- L’ascolto del curatore non sostituisce l’ascolto giudiziale
- Non esiste un obbligo generale di deposito del colloquio
- La scelta di formalizzare o meno l’attività resta collegata alla strategia processuale e all’interesse concreto del minore
Conclusioni
Alla luce dell’articolo 473-bis.8 c.p.c. e dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5754 del 4 marzo 2025, l’ascolto del minore da parte del curatore speciale è una facoltà funzionale alla rappresentanza del minore, non un obbligo processuale automatico. Di conseguenza, non sussiste un generale obbligo di deposito agli atti di un verbale o di una relazione dell’ascolto, perché tale attività non è configurata come atto processuale autonomo in senso tecnico.
Il curatore può esercitare questa facoltà quando ne ravvisi la necessità, nel superiore interesse del minore, senza che il mancato espletamento comporti conseguenze sanzionatorie. L’attività di ascolto si configura come strumento conoscitivo interno, attività preparatoria alla difesa del minore e elemento che confluisce indirettamente negli atti difensivi del curatore.
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