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20 Novembre 2023 : GLI STRUMENTI ALTERNATIVI ALLA CRISI FAMILIARE

 "Gli strumenti alternativi nella crisi familiare" : Esistono strumenti alternativi al tribunale in materia di separazione/divorzio? Assolutamente si!! Approfondisci!

Violenza sulle donne, al via il nuovo codice rosso

La legge permette di accelerare le indagini su stupri e maltrattamenti

Nella seduta di giovedì 7 settembre 2023 la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge che modifica il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 concernente i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’art. 362, c. 1-ter, del codice di rito penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, già approvata dal Senato.

MODALITA’ INVESTIGATIVE E CONTRASTO ALLA

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE

Le indagini digitali sotto copertura per la repressione dei reati di pedopornografia

Le altre NEWS
Assegno divorzile e scelta del lavoro part time. Il giudice deve valutarne le motivazioni - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 23 agosto 2021, n. 23318

Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio, la verifica dell’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione della richiedente e dell’incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, deve tener conto della scelta, dalla stessa compiuta, di lavorare a tempo parziale, pur essendo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, quindi, perfettamente in grado di ottenere emolumenti aggiuntivi attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa a tempo pieno.

Spese straordinarie. L'opposizione di un genitore non può impedire l'attuazione di ogni iniziativa - Trib. di Lanciano, Sent. 7 maggio 2020, n. 104
In tema di separazione dei coniugi, riguardo ai rapporti con i figli, non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione "di maggiore interesse" per il figlio. Ne discende che sussiste, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso". La ratio che la legislazione sull'affido condiviso privilegia è sicuramente il raccordo dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli, tanto è vero che, se agiscono d'intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni fomite dal giudice. Nondimeno, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore e l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l'intesa prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all'interesse del minore.
L'importanza dell'ascolto del minore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 settembre 2021 n. 23804

L’ascolto del minore, già adempimento necessario in tutti i procedimenti che lo riguardino sulla scorta del dettato dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, è stato posto espressamente quale principio generale dell’ordinamento italiano con la riforma della filiazione attuata con la l. 219/2012.

L’art. 315 bis cod. civ.  afferma il dovere dell’ascolto del minore ultradodicenne, o comunque capace di discernimento, come principio generale.

La giurisprudenza, che già in precedenza considerava l’ascolto del minore come atto istruttorio necessario ed aveva sancito l’obbligatorietà dell’audizione dei figli minori nel procedimento ex art. 710 c.p.c. di modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi sulla base del dettato dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Cass. S.U. 21 ottobre 2009 n. 22238 in Fam. e Dir., 2010, 4, 364), è ora compatta nel ribadire che “l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse” (Cass. 26 marzo 2015 n. 6129).

L’ascolto è un diritto assoluto del minore che è parte sostanziale del processo: l’omissione di detto adempimento comporta la lesione del contraddittorio e la nullità della sentenza (Cass. 27 luglio 2017 n. 18649).

L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonché dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’art. 155-sexies c.c.).
 

Sussiste abbandono se i genitori rifiutano di collaborare. Cassazione, 2 settembre 2021, n. 23802

La censura in ordine al mancato accoglimento della domanda di consulenza tecnica è inammissibile in quanto insindancabile se la scelta è adeguatamente motivata.

I giudici di merito avevano acquisito la ctu resa in altro giudizio, nonché le relazioni del Consultorio familiare.

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori.

Ricorre lo stato di abbandono in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare risulti infine l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva.


 

Rif. leg.: art. 1 L. n. 184/1983 - L. n. 149/2001

stella selene
Imbarcazione confiscata immigrazione clandestina

Grande festa a Fiumicino per l'arrivo dell'imbarcazione confiscata all'immigrazione clandestina dalla Procura della Repubblica di Siracusa ed affidata alla sezione di Fiumicino della Lega Navale Italiana. 

La Presidente di Stella Selene ONLUS, Silvia de Mari ha infatti confermato "Svolgeremo attività sia in mare, per consentire ai bambini di migliorare nell'emotività, sia a terra dove disegneranno le loro emozioni provate durante la navigazione".

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