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DIRITTO DI FAMIGLIA

Negoziazione assistita

La negoziazione assistita nel diritto di famiglia è la procedura che consente di gestire in modo più rapido la separazione ed il divorzio.

I PRESUPPOSTI

Il presupposto fondamentale è che ci sia accordo tra le parti in ordine alla volontà di separarsi o divorziare.

Il secondo presupposto necessario per la negoziazione assistita è che i coniugi condividano il contenuto dei provvedimenti e delle statuizioni che devono regolare i rapporti dopo la separazione o il divorzio. Nello specifico le parti devono trovare un accordo sulla regolamentazione dei rapporti con i figli (affidamento, mantenimento e orari di visita, ecc.), nonché sulla casa familiare e sui rapporto economici e patrimoniali della famiglia. Infine sull’eventuale assegno di mantenimento o sostentamento a favore del coniuge più debole (dal punto di vista economico).

Le parti hanno la possibilità di decidere di adottare la negoziazione assistita, sia se hanno figli minori che nell’ipotesi inversa.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Le parti devono essere rappresentate ognuna dal proprio difensore, a garanzia di imparzialità e di tutela dei rispettivi diritti.

I legali devono redigere una convenzione che presenta valore ed effetti equivalenti ad un provvedimento giudiziario.

La convenzione deve essere comunicata all’Ufficiale di Stato Civile, a cura di uno dei due legali, dopo aver ottenuto l’autorizzazione o il nulla osta della Procura della Repubblica.

EFFETTI DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E BENEFICI

La negoziazione assistita comporta gli stessi effetti ottenibili con le classiche procedure di separazione o divorzio. La differenza risiede nel fatto che l’attività viene svolta dai singoli avvocati senza il coinvolgimento del tribunale.

La garanzia di rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento è garantita dalla valutazione eseguita dal P.M. Affari civili che deve fornire parere favorevole per poter ottenere il formale riconoscimento all’accordo.

La negoziazione assistita nel diritto di famiglia presuppone pertanto l’autorizzazione rilasciata dalla Procura che conferisce piena legittimità alla separazione o al divorzio.

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