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Negoziazione Assistita

Separazione e divorzio in tempi rapidissimi

La Negoziazione Assistita. Il D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto la c.d. procedura di negoziazione assistita. Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. La procedura di negoziazione assistita, laddove non prevista dalla legge come obbligatoria, può essere utilizzata su richiesta delle parti in alternativa alla giurisdizione ordinaria per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.

Quindi  la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, ma avrà la possibilità di scegliere due nuove opzioni che riducono notevolmente i tempi della procedura: la negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014) e la conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni (art. 12).

Come funziona la negoziazione assistita?

01.

Invito alla negoziazione: La parte istante invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, indicando l'oggetto della controversia e avvertendo che la mancata risposta entro trenta giorni potrebbe influenzare le spese processuali future

02.

Adesione alla procedura: La controparte ha trenta giorni per decidere se aderire o meno al procedimento. In caso di adesione, le parti sottoscrivono una convenzione di negoziazione assistita per disciplinare la procedura

03.

Svolgimento della negoziazione: Le parti, assistite dagli avvocati, cooperano in buona fede per risolvere la controversia in via amichevole. Possono richiedere dichiarazioni scritte alla controparte, che possono avere valore probatorio in un eventuale processo giudiziario

04.

Accordo finale: Se le parti raggiungono un accordo, sottoscrivono un documento che costituisce un titolo esecutivo e può essere utilizzato per l'iscrizione di ipoteca giudiziale

05.

Obbligatorietà: In alcuni casi specifici, come azioni relative a risarcimenti per danni da circolazione di veicoli o domande di pagamento fino a cinquantamila euro, la negoziazione assistita è obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale

La negoziazione assistita è gratuita per chi è ammesso al patrocinio a spese dello stato.
Per tutte informazioni al riguardo contattatemi via chat sul sito oppure mediante i canali sottostanti

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